art. 6Il ggl è costituito da tre organi:
    a) l'Assemblea generale dei soci,
    b) il Comitato,
    c) i Revisori dei conti.

art. 7 L'Assemblea generale è formata dall'insieme dei soci e rappresenta l'organo decisionale del ggl. Essa viene convocata per scritto almeno una volta all'anno, con un preavviso di 15 giorni. La convocazione deve indicare l'elenco delle trattande. L'Assemblea è valida con presenza di almeno un decimo dei soci iscritti al ggl; in caso di mancanza del quorum viene convocata al più presto una nuova Assemblea.
I compiti dell'Assemblea sono:
    a) nominare, per la durata di un anno, il Comitato, i cui membri possono essere rieletti,
    b) nominare, pure per un anno, due revisori dei conti,
    c) esaminare ed approvare il bilancio finanziario,
    d) pronunciarsi sull'operato del Comitato,
    e) porre problemi, esprimere desideri e necessità, proporre attività conformi ai presenti statuti, base per l'operato del futuro del ggl,
    f) fissare le quote sociali,
    g) modificare gli statuti.

art. 8 Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento dal Comitato o su richiesta di almeno un decimo dei soci iscritti al ggl, trasmessa per scritto al Comitato, con l'indicazione delle trattande. Il Comitato deve provvedere all'invio delle convocazioni entro 7 giorni dalla richiesta.

art. 9 Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti e sono assunte dal ggl.

art. 10 Il Comitato è composto da almeno 5 membri eletti dall'Assemblea generale. Esso coordina le varie attività, rappresenta il ggl verso l'esterno, convoca le Assemblee generali, rende conto dell'attività svolta e presenta un programma per quella futura. Il Comitato nomina al suo interno un presidente, un segretario ed un cassiere. Le firme congiunte del presidente e di un altro membro del comitato vincolano il ggl di fronte a terzi. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con voto consultivo, altri membri del ggl.

art. 11 In casi urgenti, le decisioni possono essere prese dal Comitato senza riunire l'Assemblea generale; queste decisioni devono essere ratificate da una successiva Assemblea.

art. 12 I revisori nominati annualmente possono anche essere scelti fra persone che non fanno parte dell'Associazione.